Contribuzione e aumento percentuale
Contribuzione trimestrale a Laborfonds – procedura standard
Nota: Le informazioni riportate in questa pagina sono un riassunto e una schematizzazione delle istruzioni riportate nel Regolamento sulla contribuzione e nella Guida ai Servizi Online.
Nel caso di Laborfonds e dei fondi pensione negoziali chiusi il datore di lavoro gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della posizione di previdenza complementare dell’aderente.
Il datore di lavoro trattiene mensilmente le contribuzioni a carico degli aderenti. I versamenti, che comprendono la quota del datore di lavoro e il TFR maturando, vengono invece effettuati ogni tre mesi.
I versamenti della contribuzione relativi a ciascuno dei quattro trimestri (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo.
Esempio: entro il giorno 16 del mese di aprile viene versata la contribuzione relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo).
Il versamento trimestrale a Laborfonds può essere fatto:
- con bonifico bancario
- tramite F24
- tramite F24EP
Il versamento trimestrale deve essere accompagnato dalla distinta di contribuzione.
L’importo della distinta e l’importo del versamento effettuato devono coincidere al centesimo.
Aumento del contributo Laborfonds a carico dell’aderente
Gli aderenti possono scegliere di aumentare la contribuzione a Laborfonds a proprio carico rispetto al minimo previsto dal contratto collettivo. Nella maggior parte dei casi la percentuale può essere aumentata a scaglioni dell’1%, salvo diverse indicazioni riportate nel contratto collettivo di riferimento.
La domanda di aumento percentuale va fatta dall’aderente direttamente al datore di lavoro.
Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente come comunicazione al Fondo.
In un secondo momento, l’aderente può modificare nuovamente la percentuale a suo carico – in aumento o in diminuzione – con la stessa procedura.
L’aderente può anche decidere di sospendere la contribuzione, con degli effetti sull’obbligo del datore di lavoro di versare il contributo a suo carico.
Documenti e moduli utili per la gestione dei versamenti a Laborfonds
Facsimile modello f24 per contribuzione
Guida alla compilazione del modello f24
Facsimile del modello F24 per la contribuzione per la contribuzione degli enti pubblici
Variazione della percentuale di contribuzione a carico dipendente
Richiesta di restituzione/rimborso di contribuzione errata
Guida ai Servizi online per il datore di lavoro
Consulta le regole di contribuzione previste dai contratti collettivi
Vantaggi della contribuzione a Laborfonds per il datore di lavoro
Il legislatore ha previsto una serie di benefici fiscali e contributivi per le aziende, volti a compensare il versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare che costituisce una fonte di liquidità importante.
L’art. 10 del D.Lgs. 252/2005 prevede le seguenti misure di compensazione:
- deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% (6% per le aziende fino a 50 dipendenti) dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex articolo 2 della Legge n. 297/1982), pari allo 0,20% della retribuzione annua, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito nelle forme pensionistiche complementari;
- riduzione dei contributi minori (ex D.L. 203/2005) tramite l’esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS (per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare) in misura dello 0,28%.
A queste tre misure espressamente previste dalla normativa va inoltre aggiunto un beneficio indiretto, ovvero la mancata rivalutazione del TFR secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice civile (1,5% + 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Nel caso in cui l’azienda versi al Fondo Pensione Laborfonds anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) va ricordato che quest’ultimo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l’impresa e che sui versamenti alle forme pensionistiche complementari il datore di lavoro non paga la contribuzione INPS ordinaria (in genere pari al 23,81%), ma il c.d. contributo di solidarietà pari al 10%.
Un approfondimento per le aziende è disponibile sul sito di Pensplan.