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RITA "rendita integrativa temporanea anticipata"



​La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto la possibilità di fruire della “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento.
L'obiettivo è quello di dare un sostegno finanziario, attraverso i Fondi pensione in regime di contribuzione definita, agli aderenti, sia del settore privato che del settore pubblico vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti per ottenere “l’anticipo pensionistico” (APE).
I soggetti interessati a fruire di RITA dovranno pertanto produrre l’attestazione rilasciata appositamente dall’INPS, che certificherà la sussistenza dei requisiti per ottenere l’APE, e la certificazione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Condizioni indispensabili per poter usufruire della rendita integrativa temporanea anticipata.
La fruizione dell’anticipo pensionistico non è condizione indispensabile: è infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.
Non sono altresì previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

In via sperimentale tale nuova misura troverà applicazione per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Tutta la documentazione di riferimento verrà pubblicata sul sito del Fondo appena disponibile.