NUOVE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2026
01.07.2026
Con l’entrata in vigore delle nuove norme introdotte dall’ultima legge di bilancio, dal 1° luglio 2026, si aggiungono delle ulteriori opzioni di prestazioni per l’aderente che arriva al pensionamento:
- rendita a durata definita: è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell’aspettativa di vita al momento della richiesta. Di fatto, il montante maturato viene diviso in un numero di rate pari a quello degli anni di speranza di vita residua dell’aderente, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT;
- prelievi liberamente determinabili: l’aderente in pensione può scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Non tutto e subito però: il limite massimo è l’importo che si sarebbe ricevuto optando per la rendita a durata definita;
- erogazione frazionata del montante accumulato: permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo scelto liberamente dall’aderente (con un minimo di cinque anni). Questa opzione entra in vigore dal 31 ottobre 2026.
Le nuove prestazioni, erogate direttamente dal Fondo, sono disponibili per tutti gli iscritti a Laborfonds del settore privato che abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento; sono invece esclusi quelli del settore pubblico.
Si segnala che:
- la scelta per una delle nuove tipologie è irrevocabile;
- le nuove prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia erogata da una compagnia assicurativa e terminano in ogni caso con l’erogazione dell’ultima rata prevista (non tutelano quindi dal rischio di longevità);
- è sempre possibile richiedere fino al 50% sotto forma di capitale e la restante parte in una delle nuove forme;
- durante il periodo di percezione non è possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni e riscatti né accedere alla R.I.T.A.;
- è invece consentito effettuare lo switch di comparto. Il montante rimane infatti investito nella linea scelta dall'aderente (o quella di default definita dal Fondo): l’importo delle prestazioni è pertanto collegato all’andamento della linea;
- in caso di decesso dell’aderente, il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta (la designazione è obbligatoria).
Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Bisogna però considerare una differenza sul montante maturato post 2007:
- per rendita a durata definita e prelievi è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale;
- l’erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione.
La COVIP ha emanato lo scorso 25 giugno delle specifiche istruzioni sul tema delle nuove prestazioni: è previsto un periodo transitorio di adeguamento – fino al 31.12.2026 – durante il quale Laborfonds è comunque tenuto ad acquisire le richieste degli iscritti di accesso alle nuove prestazioni ma potrà procedere alla loro erogazione successivamente all’avvenuto adeguamento.
Tutti i soggetti che sono in possesso dei soprarichiamati requisiti e che intendono richiedere maggiori informazioni o l’accesso alle nuove prestazioni pensionistiche possono scrivere a

